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"NON E' MIO DESIDERIO
STAMPARE MOLTI LIBRI,
MA SOLO QUELLI IMPORTANTI
O DI MERITO INTRINSECO
AD UN PREZZO CHE COMPENSI
LA STRAORDINARIA CURA
CHE NECESSARIAMENTE SI DEVE
FISSARE PER ESSI".

John Baskerville
tipografo ed editore
(Birmingham 1705- London 1775)

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© 1986 - 2012



Baskerville
Centro studi e casa editrice
fondata nel 1986

Casella Postale 113
40125 Bologna (Italia)
info@baskerville.it
www.baskerville.it
P. IVA e Cod. Fisc.:
04215210370


Statuto del Centro Studi Baskerville

L'associazione culturale Baskerville è stata fondata a Bologna il 1 settembre 1986
da Mario Marinelli, Maurizio Marinelli, Maurizio Petta e Maurizio Marozzi
su una proposta di Pier Vittorio Tondelli.

L'attuale statuto di Baskerville Centro Studi è stato redatto ed approvato il 27 luglio 1994

Organi sociali attualmente in carica (2010)

Consiglio di Amministrazione:
Mario Marinelli, Maurizio Marinelli, Maurizio Petta.

Presidente: Maurizio Marinelli

 

S T A T U T O

Denominazione - Sede - Scopo
Art. 1) E' costituita l'associazione denominata "Baskerville - Centro studi sulla comunicazione".

Art. 2) L'associazione ha sede a Bologna.

Art. 3) L'associazione ha lo scopo di contribuire allo studio, alla diffusione e alla conoscenza della comunicazione, della cultura e della editoria in tutti i loro aspetti.

Art. 4) L'associazione non ha scopo di lucro.

Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 5) Il patrimonio è costituito:
a) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Associati
Art. 7) Sono previsti tre tipi di associati del centro: soci, sostenitori e fellow.
a) Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci.

b) Sono fellow le persone che, scelte dal Consiglio per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi del centro, forniranno direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività del centro.
I fellow possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto e possono ricoprire incarichi e/o rappresentare il centro nelle sue attività esterne.

c) Sono sostenitori le persone che aderiscono e/o partecipano alle attività del centro e che versano la quota annuale che verrà stabilita periodicamente dal Consiglio.
I sostenitori che non hanno corrisposto entro il 31 dicembre di ogni anno la quota annuale non potranno utilizzare i servizi o partecipare alle attività del centro previste per l'anno successivo. La quota annuale deve essere versata al momento dell'adesione e ha valore fino al 31 dicembre dello stesso anno.
I sostenitori non partecipano e non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci e non possono ricoprire incarichi e/o rappresentare il centro nelle sue attività esterne.

Art. 8) La qualità di socio, fellow e sostenitore si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità, previa sospensione dalle attività del centro imposta dal Consiglio, verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

Amministrazione
Art. 9) L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Art. 11) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13) Ogni Consigliere di Amministrazione, disgiuntamente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee
Art. 14) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione in posta elettronica dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemmblea. L'assemblea dei soci puo' essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c.. L'assemblea si svolge in rete, attraverso apposita lista elettronica. Dopo la discussione delle mozioni e delle proposte viene indetta la votazione palese e il rinnovo delle cariche sociali eventualmente scadute.

Art. 15) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Possono presenziare all'assemblea dei soci, senza diritto di voto ma con possibilità di intervento, gli associati sostenitori confermati per l'anno in corso dal Consiglio.

Art. 17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Gli intertenti in assemblea vengono raccolti ed archiviati per la successiva pubblicazione in rete in pagine il cui accesso è riservato ai soci e ai fellow.

Art. 18) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 20 c.c..

Scioglimento
Art. 19) Lo scioglimento dell'associazione è delibearato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Clausola compromissoria
Art. 20) Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati o loro aventi causa fra essi e all'associazione sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui due nominati dalle parti contendenti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo dal Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.
Gli arbitri decideranno ex bono et aequo, senza vincoli di procedura e con giudizio inappellabile.

Rinvio alla legge
Art. 21) Per quanto non è contemplato dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in tema di associazioni non riconosciute.